Art. 4.
(Modifica all'articolo 600-bis del codice penale, in materia di prostituzione minorile).

      1. Il quarto comma dell'articolo 600-bis del codice penale è sostituito dal seguente:

      «Chi commette uno dei delitti di cui ai commi primo, secondo e terzo non può invocare, a propria scusa, l'ignoranza dell'età della persona offesa».